Separazione, le domande più frequenti

Quali sono gli effetti della separazione?

La separazione personale tra i coniugi determina la sospensione dei doveri reciproci. In passato era possibile ottenere esclusivamente un’attenuazione del vincolo con il consenso di entrambi i nubendi o in caso di colpa di uno dei due.

Questa impostazione risentiva dell’idea che lo Stato dovesse tutelare la famiglia intesa quale istituzione. L’indissolubilità del matrimonio è venuta meno con la legge del 1970 e confermata con il referendum del 1975. 

Cosa cambia in caso di separazione con la Riforma del Diritto di Famiglia del 1975?

Con la Riforma legislativa del 1975 viene eliminata la necessità della colpa di un coniuge per ottenere la separazione. Tale circostanza segna il tramonto della visione pubblicistica del rapporto coniugale. Attraverso la separazione i coniugi acquistano un nuovo status. Vengono meno i doveri di convivenza e assistenza morale e materiale. È necessario, però, evitare comportamenti che offendono il decoro e la dignità dell’altro coniuge. L’obbligo di contribuire alla famiglia si trasforma in obbligo di mantenimento

Come può essere attuata la separazione?

La separazione può assumere diverse forme:

  1. separazione consensuale: quando entrambi i coniugi sono d’accordo circa la modifica del rapporto e sull’assetto patrimoniale e personale
  2. separazione contenzione: in assenza dell’accordo dei coniugi

È possibile una separazione di fatto?

Sì. La separazione di fatto si caratterizza per la presenza di un mero accordo tra i coniugi di interrompere la convivenza senza l’intervento di un giudice. Permangono tutti gli obblighi imposti dall’art. 143 c.c. anche se attenuati per effetto della separazione.

Come si svolge la separazione consensuale?

Il procedimento di separazione consensuale tra coniugi è introdotto attraverso una richiesta congiunta presentando un accordo che poi sarà omologato dal giudice se non contrario ai doveri inderogabili. Il presupposto è il venir meno dell’affetto coniugale. Irrilevante è l’addebito ossia la colpa di un coniuge.

Il procedimento inizia con il deposito del ricorso congiunto cui segue il tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo, l’omologa se i patti non risultano contrari ai doveri inderogabili.

Che rapporto viene a crearsi tra l’accordo stipulato dai coniugi e l’omologa emessa dal giudice?

Diverse sono le tesi a riguardo a seconda che si valorizzi il momento privatistico dell’accordo o quello pubblicistico del controllo del giudice:

  1. la modifica dello status è ricollegabile all’omologa. L’accordo non è altro che mero presupposto.
  2. è importante la volontà dei coniugi espressa nell’accordo che ha effetto costitutivo. L’omologa non ha altro che effetto sospensivo atteggiandosi quale mera condizione legale di efficacia.

 

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